Attestazione di Qualità ai sensi della Legge 4/2013
Perché la Legge n. 4/2013 è importante?
Il mondo della qualità è un mondo a base volontaria. La qualificazione della professione non si basa solo su norme che non possono essere modificate dalla volontà dei privati, come nel caso degli Ordini professionali, ma anche su strumenti di carattere volontario, ovvero certificazioni, marchi, attestati ecc. Il controllo su tali strumenti è pubblico, tuttavia molto è lasciato all’autoregolamentazione dei privati.
Che cos’è l’attestato di qualità rilasciato dalle associazioni professionali?
L’Attestazione di Qualità ai sensi della Legge 4/2013 è un “attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi” prestati dall’associato e può essere rilasciato soltanto ai membri delle associazioni professionali iscritte nell’apposito elenco tenuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit). L’attestato in questione non può essere assimilato ad una “certificazione di qualità” o ad un “accreditamento” né tanto meno è un riconoscimento professionale, ma può unicamente attestare la regolare iscrizione del professionista all’associazione, i requisiti necessari alla partecipazione all’associazione stessa, gli standard qualitativi e di qualificazione professionale richiesti per l’iscrizione, le garanzie fornite dall’associazione all’utenza, tra le quali l’attivazione dello sportello per i consumatori e l’eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale, nonché l’eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione rilasciata da un organismo accreditato. Tale attestazione deve sempre riportare nell’intestazione che si riferisce ai servizi professionali resi dal professionista iscritto all’associazione e non essere intesa come certificazione di qualità della professione dell’aderente all’associazione.
Chi può rilasciare l’attestato di qualità?
Le associazioni professionali che soddisfano determinati requisiti imposti dalla Legge, ovvero che verificano le competenze dei propri iscritti, ne controllano l’aggiornamento professionale costante e il rispetto del Codice deontologico, possono essere incluse in un elenco tenuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) e autorizzate a rilasciare ai propri associati un “attestato di qualità” (v. Legge n. 4/2013 art. 4, comma 1, secondo periodo). AMI rilascia l’attestato di qualità solo ai soci ordinari sotto forma di un documento in pdf, con validità annuale. La permanenza nella categoria di socio ordinario presuppone la prevalenza e la continuità professionale e il completamento di un percorso di formazione continua mediante l’acquisizione dei crediti formativi stabiliti dalle Linee guida sull’aggiornamento e la formazione periodica dell’Amministratore di condominio.
Quali sono i contenuti dell’attestato di qualità AMI?
Il documento, che viene rilasciato solamente ai soci ordinari AMI che ne fanno richiesta, ne attesta la regolare iscrizione all’associazione come socio ordinario ovvero:
- il superamento di una prova attitudinale;
- la regolare iscrizione e il possesso dei requisiti necessari;
- l’adesione al codice deontologico dell’associazione;
- la prevalenza e la continuità professionale nell’ambito della professione di Amministratore di Immobili e Patrimoni;
- il rispetto della formazione continua per l’acquisizione dei crediti formativi professionali.
Per esercitare la professione di Amministratore di Condominio è necessario essere iscritti a un’associazione che rilascia l’attestato di qualità?
No! La Legge n. 4/2013 non istituisce barriere all’ingresso per le professioni non regolamentate e non ha modificato la legislazione in materia di attività professionali riservate. In altre parole, nulla cambia per la nostra professione. L’unico obbligo introdotto da questa legge, all’art. 1, comma 3, è quello di fare riferimento, nei rapporti scritti con il cliente, agli estremi della legge stessa.
Qual è la differenza fra l’attestazione di qualità rilasciato dall’associazione ai sensi della Legge n. 4/2013 e la certificazione di conformità alla norma UNI?
L’attestazione ai sensi della Legge 4/2013 è il documento rilasciato da un’associazione professionale che certifica l’iscrizione del professionista, il rispetto del codice deontologico dell’associazione, il possesso dei requisiti professionali richiesti e l’impegno nella formazione continua.
Diversamente, la certificazione di conformità alle norme UNI è rilasciata da organismi di certificazione indipendenti accreditati da ACCREDIA ai sensi della norma ISO/IEC 170024 e attesta che il professionista possiede competenze, conoscenze ed esperienza conformi a uno specifico standard tecnico definito dalle norme UNI.
Le due forme di riconoscimento sono complementari: l’attestazione valorizza l’appartenenza a una comunità professionale e l’adesione ai suoi principi etici e formativi, mentre la certificazione UNI rappresenta una verifica tecnica indipendente delle competenze professionali secondo standard riconosciuti.