Anche coloro che lavorano in condominio devono essere tutelati, in materia di sicurezza, dal datore di lavoro. La norma ex art 2087 c.c. , come è noto , impone al datore di lavoro di adottare a tutela dei lavoratori le misure specifiche indicate in particolari atti normativi secondo il principio della massima sicurezza tecnologicamente fattibile. Ecco la nota del presidente del nostro centro studi, avvocato Angelo Lantieri.
E’ quindi compito del datore di lavoro prevenire tutti i rischi presenti nell’ambiente del lavoro tenendo conto ( attraverso la valtuazione dei rischi e l’affiancamento con il medico competente – art 29 e art 38 d.lgs n 81/2008 ) dei rischi endogeni ( insiti nel tipo di lavoro ) e di quelli esogeni ( proveniente dall’esterno siano essi dipendenti o indipendenti dall’operato dell’uomo ). Possiamo qualificare come rischi esogeni quelli rientranti nel Covid -19.
La legge 35/2020 all’art 2 comma 2 lett g prevede che le attività consentite si svolgono previa assunzione da parte del titolare o del gestore di misure idonee ad evitare assembramenti di persone con l’obbligo di predisporre le condizioni per garantire il rispetto delle distanze di sicurezza interpersonale adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio e nel caso laddove non sia possibile rispettare tale distanza adottare previsioni di protocolli di sicurezza anticontagio con adozione di strumenti di protezione individuale.
Nell’ambito condominiale secondo quanto previsto dagli art 36 e 37 d.lgs n 81/2008 l’amministratore deve informare i dipendenti sui rischi alla salute, connessi allo svolgimento dell’attività ed ai pericoli derivanti dall’uso dei prodotti utilizzati per la sanificazione degli ambienti e sulle misure da adottare in presenza di coronavirus e sulle autorità da interpellare. A tal fine il protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro è sottoscritto nel d.p.c. del 11.03.2020. Tale protocollo può essere anche applicato nell’ambito condominio, luogo di vita e di lavoro quale norma regolamentare del d.lgs n 81/2008 riferibile 8 ar t3 9 a tutte le attività lavorative ivi svolte.
Quale compiti dunque per l’amministratore?
L’amministratore deve:
- Informare i lavoratori delle condizioni di rischio
- Informare le persone che lavorano nel condominio sulle procedure di sicurezza da adottare in presenza di sintomi della malattia da corona virus. Fornire ai lavoratori le mascherine ed i guanti di protezione e obbligare i lavoratori ad adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolari per le mani.
- Scaglionare gli ingressi nel condominio in modo da evitare assembramenti. Indicare alle persone che svolgono attività lavorativa nel condominio orari di ingresso e di uscita in modo da evitare contatti in zone comuni.
E’ anche vero, però, che l’amministratore condominiale non è un pubblico ufficiale, nè tantomeno possono essergli attribuite funzione di tutela della salute pubblica.
L’unica circostanza certa ed importante in questo momento emergenziale nazionale, è che gli amministratori di condominio si impegnino a rispettare le restrizioni imposte e a divulgare le informazioni necessarie per sensibilizzare condomini , dipendenti e fornitori. Dovranno applicare integralmente l’accordo per le parti che si riferiscono alle modalità di accesso dei fornitori esterni della pulizia e sanificazione del condominio, quindi disciplinare la fruizione e l’accesso agli spazi comuni in modo da evitare assembramenti, dovrà avere cura di igienizzare le parti comuni condominiali maggiormente esposte al rischio contagio: portone d’ingresso, atrio, scale, corrimani , ascensori , bottoniere e pulsantiere dei citofoni. Naturalmente , per quanto accorto l’amministratore possa adoperarsi al fine di garantire la realizzazione delle sopra esposte finalità, l’effettiva riuscita dell’opera di prevenzione viene comunque affidata al senso civico , all’educazione ed alla responsabilità dei singoli. Non bisogna infatti dimenticare che nonostante l’amministratore possa agire direttamente anche in via giudiziale per fare osservare il regolamento condominiale , stante l’attualità del fenomeno pandemico è assai difficile ipotizzare l’esistenza dei Regolamenti che contengono disposizioni miranti alla prevenzione ed al contenimento del corona virus.
In ultimo, cosa deve fare l’amministratore nei condomini ove è presente il servizio di portierato ai fini della tutela del lavoratore nell’ambito della normativa anti covid 19?
La risposta più semplice ed immediata può ricavarsi da un dato istituzionale ossia il DPCM 11.03.2020, che all’art.1,comma.1 n.7, lettera d) prevede che deve essere adottato il “protocollo di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di dispositivi di protezione individuale DPI (mascherine, guanti, disinfettati)”. La norma involge direttamente l’amministratore condominiale che, come si è visto, quale datore di Lavoro ha l’obbligo di fornire ai dipendenti del condominio dispositivi di protezione individuali (Dpi) e redigere il Documento di valutazione dei rischi (Dvr), obbligatorio se nel Condominio è presente almeno un lavoratore. Per l’emergenza Coronavirus, l’amministratore deve invitare il portiere ad applicare le disposizioni contenute nei Dpcm per svolgere la propria mansione in sicurezza. Non potendo lavorare da casa in smart working – a meno che il datore di lavoro non anticipi le ferie – il portiere potrà continuare a svolgere il servizio. Qualora dovesse accusare i sintomi influenzali del Covid-19, il dipendente deve contattare i numeri di emergenza e ritirarsi in isolamento volontario, avendo cura di contattare l’amministratore che avviserà i condòmini. Il portiere, dunque, potrà svolgere le proprie mansioni sul posto di lavoro, con i dispositivi di protezione individuale e con la diligenza, di operare, mantenendo la distanza di un metro (il DPCM del 22 marzo 2020 e quelli successivi hanno confermato che devono proseguire tanto il servizio di portierato che la pulizia delle parti comuni nel rispetto delle regole di distanziamento imposte e con l’uso di mascherine e guanti.
Avv. Angelo Lantieri, presidente centro studi AMi
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