Green pass in condominio

Dal prossimo 15 ottobre, anche per accedere negli studi di amministrazione di condominio sarà obbligatorio esibire il green pass. La nuova disposizione è prevista nell’estensione della certificazione verde contenuta nel decreto approvato in Consiglio dei Ministri lo scorso 16 settembre. L’amministratore di condominio in quanto libero professionista, lavoratore autonomo e possessore di partita Iva, dovrà possedere il green pass. Tale obbligo è esteso anche ai collaboratori e dipendenti dello studio dell’amministratore. Ecco la nota della delegata AMi Roma, Federica Bugea.

Cosa succede, invece in assemblea di condominio? Non è chiaro a chi spetterebbe la verifica del possesso della certificazione verde, in capo all’amministratore stesso. Controlli a carico dei condomini? A carico dello stesso amministratore? E ancora le assemblee convocate durante questo lungo periodo di pandemia sono obbligatoriamente riservate ai possessori del green pass?

A tal proposito il Garante della Privacy, nel parere del 9 giugno 2021 (documento web 9668064), ha sostenuto che l’obbligo di mostrare il green pass non dovrebbe comprendere quelle attività che comportano l’accesso a luoghi in cui si svolgono attività quotidiane o quelle legate all’esercizio di diritti e libertà fondamentali (diritto di riunione, libertà di culto); del resto lo stesso Garante ha chiaramente precisato come i soggetti deputati ai controlli delle certificazioni verdi devono essere chiaramente individuati e istruiti. In ogni caso ha sottolineato l’importanza di prevenire discriminazioni nei confronti di coloro che, per motivi clinici, potrebbero essere nell’impossibilità di sottoporsi alla vaccinazione.

Come associazione ci riserviamo di approfondire la tematica quando ci saranno forniti ulteriori elementi da parte del legislatore. Per quanto riguarda le modalità di svolgimento dell’assemblea queste restano invariate, ovvero si dovranno continuare a seguire le disposizioni già  adottate durante il periodo emergenziale: distanza interpersonale, luoghi ben arieggiati, utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, igienizzazione delle mani, sanificazione dell’ambiente, misurazione della temperatura corporea ecc. Alla luce della normativa precedente si può affermare che il green pass è obbligatorio per le assemblee di condominio soltanto se queste si svolgono al chiuso in centri culturali, centri sociali e ricreativi, così come prevede l’articolo 3 del DL 105/2021 (l’opinione è stata espressa dal Ministero della Salute).

Si tratta, però, di ipotesi marginali, atteso che la normativa sembra riguardare centri culturali, centri sociali e ricreativi nel pieno delle loro attività abituali (quando l’afflusso dei frequentatori è massimo), mentre le riunioni condominiali si svolgono raramente nei locali di tali centri e sempre quando le attività sociali o culturali sono cessate e gli associati non sono presenti; in ogni caso, a dover verificare l’identità vaccinale dei partecipanti alle pochissime assemblee che siano convocate al chiuso nei centri culturali, sociali e ricreativi non sarà certo l’amministratore ma direttamente, all’ingresso, i titolari e/o gestori dei servizi e delle attività. A tale proposito, il Ministero dell’Interno ha chiarito, con una circolare del 10 agosto 2021, che mentre la verifica del green pass ricorre in ogni caso e indefettibilmente a carico dei soggetti a ciò deputati, quella dell’identità ha natura discrezionale e si renderà comunque necessaria (da parte dei titolari o dei gestori dei servizi e delle attività) nei casi di abuso o elusione delle norme, come, ad esempio, quando appaia manifesta l’incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione. Naturalmente rimane fermo che sia i locali di tali centri sia eventuali altri scelti dovranno garantire il distanziamento di almeno un metro; in ogni caso, meglio rivolgersi a soggetti disponibili a rilasciare il certificato di avvenuta sanificazione rilasciato dall’azienda (specializzata ed autorizzata ad effettuare l’igienizzazione e la disinfezione), con indicazione della data che attesti quando sia avvenuta (da mostrare ai condomini).

Nello scenario appena descritto, nel convocare l’assemblea, l’amministratore dovrà riservare particolare attenzione ai locali da affittare, infatti dovrà chiedere preventivamente al gestore dei locali se intende condizionare l’accesso al possesso del Green Pass o meno. In questo caso, anche se soltanto un solo partecipante all’assemblea non avesse la certificazione, per evitare contestazioni successive è preferibile scegliere un posto al quale tutti vi possano accedere. Inoltre il green pass sembrerebbe obbligatorio anche per i corsi di formazione organizzati a qualunque titolo dallo studio di amministrazione peri propri dipendenti o aperti al pubblico.  In questi caso, i formatori che svolgeranno le lezioni in presenza o comunque dentro i locali dello studio, dovranno essere muniti di green pass.

In conclusione, AMi esprime le proprie perplessità in merito all’introduzione dell’obbligo del green pass all’interno delle assemblee condominiali, riteniamo che tale obbligo andrebbe a discriminare coloro che per motivi clinici o patologici non possono ricevere il vaccino, e andrebbe a ledere il loro diritto di partecipare attivamente  alle assemblee, siamo favorevoli alla prosecuzione delle varie misure di prevenzione messe in atto durante questo periodo di pandemia, distanza interpersonale, utilizzo delle mascherine, igienizzazione delle mani, sanificazione degli ambienti ecc.. inoltre per quanto riguarda la responsabilità in capo all’amministratore di verifica delle relative certificazioni, riteniamo che tale compito debba spettare a personale individuate in precedenza e adeguatamente preparate alla verifica e controllo del green pass.

Federica Bugea, delegata AMi Roma

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Superbonus: gli elementi essenziali per usufruirne

Ecco gli elementi essenziali per usufruire del superbonus 110% nell’approfondimento del dottore commercialista Salvatore Crapanzano.

Soggetti Beneficiari

Tra i soggetti beneficiari dell’agevolazione sono incluse le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche (in pratica, può fruire della detrazione del 110% anche l’unico proprietario di un edificio composto da 2-4 unità immobiliari).

Possono fruire dell’agevolazione le persone fisiche e i condomini per gli interventi realizzati sul numero massimo di 2 unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio.

Ambito Temporale

Le spese detraibili sono quelle sostenute per gli interventi effettuati sugli edifici dal 1.07.2020 fino al 30.06.2022, da ripartire tra gli aventi diritto in:

  • 5 quote annuali di pari importo per le spese sostenute fino al 31.12.2021;
  • 4 quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022.

La detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2022, a condizione che alla data del 30.06.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo. Il governo Draghi studia una proroga al 31-12-2023.

Delibere condominiali

Alla regola già vigente in merito alla validità delle deliberazioni dell’assemblea condominiale riguardanti l’approvazione degli interventi agevolabili, gli eventuali finanziamenti degli stessi, l’adesione all’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura (occorre un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno 1/3 del valore dell’edificio), è stata aggiunta la precisazione che, per la validità delle deliberazioni aventi per oggetto l’imputazione a uno o più condomini dell’intera spesa per l’intervento, occorrono gli stessi requisiti più la condizione che i soggetti ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole.

Cumulabilità

Qualora si attuino interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili – essendo stati realizzati, ad esempio, nell’ambito della ristrutturazione dell’edificio, sia interventi ammessi al Superbonus (ad esempio, il cd. cappotto termico) sia interventi edilizi, esclusi dal predetto Superbonus, ma rientranti tra quelli di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 16-bis Tuir, per cui spetta una detrazione pari al 50% delle spese (ad esempio, il rifacimento dell’impianto idraulico), il contribuente potrà fruire di entrambe le agevolazioni, a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai due diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione.

Cartellone in Cantiere

Per gli interventi agevolati al 110%, nel cartello esposto presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, deve essere indicata anche la seguente dicitura: “Accesso agli incentivi statali previsti dalla L. 17.07.2020, n. 77, superbonus 110% per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici”.

Difformità edilizia

La difformità edilizia del singolo immobile del condomino non interessa e/o blocca l’intervento (oggetto del superbonus 110%) sulle parti comuni se l’intervento riguarda queste ultime.

Cappotto condominiale solo su una parte dell’edificio

Il Superbonus 110% è ora riconosciuto anche se realizzato con benefici e oneri a carico solo di quella porzione dell’edificio. Sarà l’assemblea condominiale a decidere e la detrazione verrà calcolata in funzione della spesa imputata a ciascun condòmino in base ai millesimi di proprietà.

Il Superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici (cd. interventi “trainanti”) nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (cd. Interventi “trainati”).

In entrambi i casi, gli interventi devono essere realizzati:

  • su parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia trainati);.
  • su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
  • su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati); nonché su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati).

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Covid: come cambia il condominio

Il 2020 rimarrà sempre nei nostri ricordi, per essere buoni, ma la pandemia ha lasciato i segni anche nella quotidianità dei condomini. Ecco la nota di Federica Bugea, delegata AMi Roma.

L’emergenza sanitaria da SARS COV-2 (COVID-19), che sta caratterizzando questo tempo, rende il periodo unico nella storia dell’ultimo secolo. Il nostro modo di vivere, di uscire e di relazionarci è sicuramente cambiato, e uscendo per strada la prima cosa che risalta all’occhio è la diffidenza, per proteggerci è necessario mantenere le distanze. Questo senso di insicurezza è ancor più evidente all’interno del Condominio, dove spesso si deve convivere con chi sottovaluta la gravità della situazione. Come è stata vissuta e come si vive l’emergenza Covid  all’interno del condominio? Innanzitutto definiamo che cosa è il Condominio, questo concetto culturale introdotto esplicitamente nel 2012 dal Legislatore: il Condominio è l’insieme della proprietà privata, le singole unità immobiliari e le parti del bene comune: scale, androni, tetto, ascensori. Tuttavia, per  godere appieno del diritto alla proprietà privata all’interno dello stabile condominiale è fondamentale il rispetto e l’uso delle parti comuni. Questo concetto, di rispetto della cosa comune, apparentemente semplice e intuitivo, durante il periodo di emergenza, ha evidenziato quanto siano lacunose le norme che riguardano il condominio; di fatto soprattutto durante la pandemia è nata l’esigenza di affidarsi a norme non scritte dettate nella maggior parte dei casi dall’esigenza di situazioni concrete.

In questo contesto si inserisce il ruolo “spinoso” dell’amministratore di condominio, quale è il suo ruolo, quali poteri e quali strumenti  ha per ottemperare alle problematiche relative all’emergenza covid-19?

Gli articoli 1129, 1130 e 1135 del codice civile evidenziano quali sono gli obblighi, le attribuzioni e i doveri dell’amministratore di condominio; nelle norme non è prevista alcuna indicazione per la gestione in stato emergenziale, come quella che stiamo vivendo, di fatto alla formulazione generica e astratta contenuta negli articoli è difficile far corrispondere una realtà straordinaria. L’attuale pandemia ci ha colto tutti impreparati, non c’è negli anni precedenti una simile situazione che possa fungere da precedente, alla quale fare riferimento; è mutato il modo di vivere e di comportarsi gli uni con gli altri, e questo ha sicuramente creato una sorta di codice di comportamento che andrà a migliorare la vita all’interno del condominio. L’auspicio è che tutte le attenzioni che si stanno attuando all’interno dei condomini possa proseguire anche in futuro.

Tra le novità c’è la mascherina, divenuta il “must” del momento, importante per la sicurezza di tutti e da indossare anche nelle parti comuni. Pensa al vano scala o in ascensore, ad esempio. Il condomino che uscendo di casa indossa il dispositivo di protezione è certo che, se anche occasionalmente e in modo accidentale incontrasse un altro soggetto che a sua volta indossa il dispositivo di protezione, l’evento dovrebbe contenere il rischio della propagazione del virus. L’utilizzo di disinfettanti, posti per esempio all’ingresso dello stabile, per evitare il diffondersi del virus attraverso il contatto delle parti comuni come il pulsante dell’ascensore o il corrimano delle scale. Nella situazione cui si verifichi un caso di positività all’interno del condominio  o si abbia un fondato sospetto è necessario avvisare le autorità competenti, in un contesto del genere il dovere civico e la sensibilità e responsabilità dei singoli soggetti assumono notevole importanza.

Va precisato che il condomino positivo non è obbligato a comunicare il proprio stato di salute all’amministratore. L’obbligo vige solo verso le autorità sanitarie per finalità di quarantena, per monitorarlo ed effettuare il tracciamento dei contatti. Ovviamente il soggetto posto in quarantena è obbligato all’isolamento e tenuto ad evitare, per quanto gli sia possibile, di entrare in contatto con gli altri condomini e all’utilizzo degli spazi comuni.

Il soggetto però può comunicare di sua spontanea volontà all’amministratore il suo stato di salute, ma quest’ultimo è chiamato alla riservatezza. L’amministratore può comunicare al resto del condominio che esiste un caso positivo all’interno dello stabile, mantenendo riservato il nominativo, e invitare a una maggiore attenzione nei luoghi comuni e ribadendo le regole di distanziamento sociale ed esortando ad igienizzare frequentemente le mani. L’amministratore può procedere all’opera di sanificazione degli ambienti comuni, al solo scopo cautelativo, ma non vi è l’obbligo. La sanificazione può essere effettuata solo da ditte specializzate ma farla una tantum a scopo preventivo ha poco senso, visto che ogni giorno gli ambienti comuni sono frequentati da tutti gli abitanti dello stabile, infatti colui che esce dall’abitazione, e cioè dalla proprietà privata, entra nel bene comune a cui accedono non solo gli altri condomini, ma anche i terzi, per esempio: la ditta delle pulizie, ditte di manutenzione del condominio, il medico che va a visitare ai malati o coloro che effettuano le consegne  a domicilio.

La spesa di sanificazione è ovviamente a carico del condominio e si va a sommare alle spese condominiali, quindi onde evitare possibili contestazioni successive alla spesa effettuata sarebbe bene avere diversi preventivi e allegare la fattura della ditta che avrà eseguito la sanificazione, specificando che la sanificazione è stata effettuata a seguito della segnalazione di un positivo all’interno dello stabile. Per evitare ulteriori contestazioni può effettuare una riunione straordinaria interrogando i condomini direttamente sulla spesa. A tal proposito occorre ricordare che molti condomini non hanno potuto tenere l’assemblea ordinaria approvativa del bilancio per l’eccezionale situazione legata a Covid 19. Pertanto, gli amministratori che gestiscono questi stabili non hanno in mano alcuno strumento legale che possa loro permettere di chiedere il pagamento degli importi condominiali, dall’altro lato però la vita del condominio e con essa gli oneri continuano a maturare e devono essere adempiuti ad esempio l’acqua, il gas, la pulizia delle scale che ove ritenuto opportuno sono state implementate.

In questa situazione, sarebbe auspicabile che ogni condominio avesse dei condomini che in maniera spontanea pagassero le quote condominiali nella misura egualitaria rispetto a quella dell’anno pregresso in attesa dell’approvazione del bilancio, tutto ciò riporta al senso civico del sentirsi parte integrante di quella micro famiglia che si chiama Condominio. Per quanto riguarda le varie problematiche relative alle assemblee, come svolgerle, dove, quali misure utilizzare ecc… ha suscitato non poche difficoltà l’approvazione del Decreto Legge 7 ottobre 2020 convertito in legge n. 159 del 27 novembre 2020, ritenuta da molti amministratori come una norma distruttiva per il condominio, procedendo per gradi troviamo alcune problematiche ad esempio per quanto riguarda le assemblee in modalità telematica, dovrebbero essere approvate con il consenso di tutti, oppure dovevano essere previste dal regolamento condominiale, ma nessuno avrebbe mai immaginato di ritrovarsi in una simile situazione nel 2020, di fatto prima del 2020 non si era mai verificata una situazione emergenziale come quella che stiamo vivendo e nessuno mai aveva mai pensato di introdurre una simile opzione e ad un relativo consenso preventivo dei condomini.

Invero le assemblee di condominio presentano evidenti difficoltà in presenza figurarsi in modalità telematica, con relativi problemi di connessione, strumenti tecnologici ecc… nella norma appena approvata, il consenso dei condomini è sostituito con “la maggioranza” dei condomini, sorge spontaneo il quesito a quale maggioranza faccia riferimento la norma, ad una maggioranza dei presenti? quindi al 50+1 dei condomini? Se così fosse verrebbe a mancare il rispetto del requisito primario previsto dall’art. 1136 c.c. che prevede una maggioranza su base millesimale. Viene meno la possibilità di partecipazione all’assemblea da parte di tutti gli aventi diritto, in quanto non avremmo la partecipazione di tutti i condomini sia per mancanza di strumenti tecnologici che per connessione idonea ecc.. ciò va a vincolare l’intera compagine condominiale perché solo una parte dei condomini andrebbero a partecipare all’assemblea, con il rischio di decidere per la restante parte di condomini che se presenti avrebbero votato contro.

Manca l’indicazione dei criteri da seguire in relazione alle deleghe, ad eventuali problemi di connessione che si verificano durante l’assemblea, o nel caso in cui un condomino si disconnette in prossimità della votazione con relativa perdita del quorum, mancano in oltre le indicazioni per quel che concerne la  violazione della privacy, si pensi ad esempio  alla situazione in cui vi è il condomino collegato online, in presenza di altri soggetti possibilmente estranei al condominio, non sono stati individuati i criteri di gestione tecnica dell’assemblea, chi gestisce l’assemblea? si pensi ad esempio alla sovrapposizione di voci durante il collegamento, dunque come abbiamo evidenziato vi sono una serie di difficoltà che sono già presenti nelle assemblee in presenza e che con la modalità telematica online sarebbero ancora più complicati da gestire. L’auspicio sarebbe quello di dare maggiore autonomia e maggiori poteri all’amministratore in particolar modo in questo periodo per potergli consentire di agire auto nomante in situazioni emergenziali, come l’attuale.

Federica Bugea, delegata AMi Roma

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Assemblea: la modalità online al tempo del covid

L’assemblea di condominio è la massima assise dove trovare le soluzioni alle questioni condominiali. Tuttavia, la pandemia ha portato anche qualche problema di gestione delle stesse in modalità online. Ecco la nota dell’avvocato Angelo Lantieri, presidente del nostro Centro Studi.

La domanda che attanaglia gli amministratori a seguito delle assemblee richieste dai condomini e se effettuarli in presenza o in modalità on line. Il DPCM del 18 ottobre 2020 interviene integrando l’art 1 del decreto presidenziale firmato il 13 ottobre 2020 dove ribadisce che sono sospese le attività convegnistiche o congressuali ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza. E’ importante chiarire che la legge 13ottobre 2020 n 126 conversione in legge con modificazione del Decreto Legge 14 Agosto 2020 n 104 recante misure urgenti per il sostegno e rilancio dell’economia, entrata in vigore lo scorso 14 ottobre ha previsto la possibilità di convocare le assemblee di condominio on line. La norma ha modificato l’art 66 disp att che regola la convocazione delle assemblee condominiali prevedendo la modalità on line.

Tale introduzione legislativa ha posto in essere non pochi problemi, atteso che l’assemblea on line dovrebbe essere predisposta da regolamento condominiale ed in mancanza raccogliere il consenso preventivo di tutti i condomini nonché il verificarsi di una violazione sulla privacy.

La maggior parte dei regolamenti contrattuali ed assembleari non fa menzione delle modalità di assemblea on line pertanto occorrerebbe avere il consenso di tutti i condomini. Come ottenere il consenso? Effettuare delle assemblee prima per ottenere il consenso e poi predisporre quella in modalità on line.  E soprattutto verrebbe meno anche il principio della privacy e/o la possibilità partecipazioni di soggetti estranii al condominio che potrebbero ascoltare le problematiche condominiali senza la conoscenza da parte dell’amministratore ed ancora prima del Presidente e Segretario. Ed ancora la normativa introdotta prevede diverse sbavature in quanto non normata con le opportune valutazioni ma semplicemente abbozzata creando solo un business per venditori delle piattaforme telematiche. Innanzitutto viene meno la verbalizzazione contestuale del dettato deliberativo  firmato a chiusura dal Presidente e segretario che dovrà essere trasmesso nelle stesse modalità delle convocazione. Non sono stati individuati criteri di regolamentazione in caso di perdita della connessione  da parte del condomino presente e/o presente con deleghe soprattutto al momento della votazione. Si pensi ad un condomino che avendo pure  deleghe di diversi condomini in caso di perdita della connessione ( anche voluta ) farebbe venire meno il quorum deliberativo o costitutivo. Non sono stati individuati i criteri di violazione della privacy. Si pensi il condomino collegato in modalità on line con la presenza di altri soggetti all’interno della stanza e non inquadrati estranei al condominio. Non sono stati individuati criteri di come allontanare un condominio dalla seduta  assembleare che disturba l’assemblea. Non sono stati individuati i criteri di come gestire l’assemblea in caso vi sia la sovrapposizioni di parola , ne si può prevedere on line la possibilità di togliere il diritto ad un condomino di esprimersi  e tanti altri criteri che oggetto delle assemblee in presenza a volta sono anch’essi deficitari.

E’ importante precisare che l’ultimo DPCM del 04.novembre.2020 che a suddiviso l’Italia nelle varie fasce, rossa, arancione, gialla, è possibile convocare.

Area Rossa: no alle assemble in presenza ma in modalità on line sino all’esistenza dell’emergenza

Area Gialla: vale quanto specificato dall’art. 1, secondo e nono comma, lett.o) d.p.c.m. 3 novembre 2020

Area Arancione: nessuna disposizione vieta di riunirsi in presenza

Fermo restando il disappunto sulle modalità delle assemblee a distanza, penso sempre che l’assemblea in presenza sia quella che possa esprimere a pieno il deliberato assunto dai condomini ma ritengo opportuno che la stessa laddove convocata anche per pressione dei condomini richiedenti sia svolta secondo criteri della normativa covid-19 e riportando a verbale l’utilizzo dei suddetti criteri certificati dal presidente e dal segretario.

Tra i predetti criteri di salvaguardia:

  • divieto di accesso a soggetti con sintomi respiratori e/o temperatura corporea >37,5°C prelevando la temperatura e sottoscrivendo l’autocertificazione o firmando l’avvenuta rilevazione della temperatura inferiore a quella sopra indicata;
  • rigorosa attenzione all’igiene delle mani attraverso la disponibilità generalizzata di dispenser con soluzioni idroalcoliche;
  • rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro e mezzo
  • presenza di un numero sufficiente di sedie tale da assicurare la distanza di sicurezza e la presenza “statica” all’evento;
  • garanzia del distanziamento fisico e sociale in tutti momenti, evitando ogni forma di aggregazione, incluse le fasi di ingresso ed uscita dai luoghi chiusi;
  • utilizzo di mascherine , anche all’aperto;
  • l’igiene rigorosa e frequente degli ambienti;
  • istruzioni per l’utilizzo dei servizi igienici se presenti
  • l’adeguata ventilazione naturale e il rispetto delle raccomandazioni in presenza di sistemi di ventilazione e/o condizionamento nei luoghi chiusi;
  • la differenziazione tra le vie di entrata e di uscita e l’apertura delle porte per favorire un flusso più sicuro ed evitare che porte e maniglie siano toccate;
  • la raccomandazione a non far uso e non diffondere documenti o altro materiale cartaceo e a far esclusivo ricorso a documenti telematici;
  • il divieto di consumo di cibi o bevande;
  • modalità determinate e sicure di intervento in postazioni predeterminate, distanziate e senza l’uso di microfoni;

Rimango sempre dell’avviso che per evitare poi tale situazione il legislatore dovrebbe prevedere un maggiore autonomia di azione all’amministratore ( solo nel periodo di emergenza sanitaria laddove predisposta ) per agire nella serenità del mandato e nella serenità di intervenire nella svolgimento dell’attività condominiale anche perchè non può trovare ingresso il principio che alcuni amministratori adottono nel richiamo dell’art 1135 c.c. e cioè che l’amministratore possa intervenire in urgenza.

Anche qui occorrerebbe capire cosa si intende per urgenza e quale sono gli atti urgenti che purtroppo sono spesso lasciati alla libera interpretazione giurisprudenziale.

Sarebbe opportuno che il legislatore modifichi, come richiesto più volte dai vari esponenti di categoria, la legge 220/2012, dove oggi si palesa una  responsabilità per l’amministratore in ogni sua attività ed utilizzata dai condomini a volte in maniera inappropriata solo per bloccare l’attività di gestione condominiale, prevedendo la possibilità di dare maggiore autonomia all’amministratore ed individuando i criteri dell’urgenza con la possibilità di potere effettuare anche piani di riscossioni delle spese senza deliberato assembleare.

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Ecco AMi

AMi è l’associazione che riunisce i manager immobiliari, coloro che si occupano di amministrare patrimoni e condomini con la finalità di tutelarne lo status ed il decoro ma anche di valorizzarne le potenzialità. Un edificio ben amministrato non solo è più bello ma vale anche di più.

AMi si rivolge a tutti i professionisti italiani che lavorano in un settore, quale quello immobiliare-condominiale, ricco di opportunità ma anche di difficoltà. Un professionista che deve essere sempre più al passo con i tempi, in termini di aggiornamento professionale ma anche di servizi da offrire ai clienti.

La nostra associazione punta molto su rappresentanza e formazione per i propri iscritti. Insegue, cioè, il raggiungimento di un riconoscimento stabile dell’importanza del nostro lavoro, anche nelle sedi istituzionali. Ancora, punta molto sulla formazione degli associati, non solo e non tanto per le incombenze normative, che pur ci attanagliano, ma soprattutto per garantire un livello di prestazioni eccellente.

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